Beni significativi, limitazione ad hoc
Altra caratteristica peculiare della disciplina in esame è la limitazione dell’agevolazione nel caso in cui, nell’ambito dell’intervento, vengano impiegati determinati beni, cosiddetti «significativi». In realtà, la norma unionale esclude dall’aliquota ridotta, diretta a favorire le prestazioni di lavoro, i beni che costituiscono «una parte significativa della fornitura» (allegato III alla direttiva Iva); il legislatore domestico ha invece previsto un meccanismo limitativo nel caso di impiego dei seguenti beni, individuati con dm 29 dicembre 1999:
– ascensori e montacarichi
– infissi esterni ed interni
– caldaie
– video citofoni
– apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria
– sanitari e rubinetterie da bagno
– impianti di sicurezza
Se nell’intervento manutentivo vengono impiegati i suddetti beni, il loro valore può essere fatturato al 10% soltanto fino a concorrenza del valore complessivo della prestazione relativa all’intervento di recupero, al netto del valore dei beni stessi. Ciò implica la possibilità di agevolare anche il valore del bene significativo, entro il limite costituito dal restante corrispettivo pattuito per l’intervento, riferibile alla manodopera ed alla fornitura di materiali diversi dai beni significativi.
Pertanto, quanto più elevato è l’ammontare della spesa relativa alla manodopera ed ai materiali «non significativi», tanto maggiore sarà la capienza per l’estensione dell’agevolazione ai beni significativi, ragion per cui, come già accennato nella pagina precedente, può essere vantaggioso stipulare un unico contratto con un’unica impresa, che si occuperà poi di acquisire presso propri fornitori le prestazioni e forniture che non è in grado di eseguire direttamente. Come chiarito dalla circolare n. 98/2000, infatti, l’intervento di recupero complesso deve essere considerato unitariamente anche per individuare il limite di valore entro il quale i beni significativi possono essere agevolati.
Il meccanismo limitativo sopra descritto comporta, in pratica, che se il valore dei beni significativi non supera il 50% del valore complessivo dell’intervento, l’intero corrispettivo è agevolato. Ecco due esempi, nei quali si ipotizza un intervento costituito dalla realizzazione del cappotto termico, dalla sostituzione della caldaia e dalla sostituzione di infissi e serramenti.
Primo esempio
a) Costo complessivo dell’intervento: 70.000 euro
b) Valore dei beni significativi (caldaia a condensazione, infissi e serramenti): 25.000 euro
c) Manodopera e altri materiali: 45.000 euro
Poiché il valore dei beni significativi (b) è ammesso all’aliquota del 10% nei limiti del restante valore dell’intervento (c), l’intero corrispettivo di 70.000 è agevolato.
Secondo esempio
a) Costo complessivo dell’intervento: 55.000 euro
b) Valore dei beni significativi (caldaia a condensazione, infissi e serramenti): 30.000 euro
c) Manodopera e altri materiali: 25.000 euro
In questo secondo caso i beni significativi possono essere fatturati al 10% nei limiti dell’importo sub c), e dunque per 25.000 euro, mentre il valore eccedente tale limite, di 5.000 euro, sconta l’aliquota ordinaria.
Pertanto il corrispettivo complessivo di 55.000 euro sarà assoggettato:
– per 50.000 euro all’aliquota del 10%
– per 5.000 euro all’aliquota ordinaria.
Occorre ricordare che, confermando l’orientamento dell’agenzia delle entrate, la norma di interpretazione autentica dell’art. 1, comma 19, della legge n. 205/2017, stabilisce che la fattura emessa ai sensi dell’art. 21 del dpr 633/72 dal prestatore che realizza l’intervento di recupero agevolato deve indicare, oltre al servizio che costituisce l’oggetto della prestazione, anche i beni di valore significativo che sono forniti nell’ambito dell’intervento stesso.
La stessa norma ha inoltre precisato che come valore dei beni significativi, ai fini in esame, deve assumersi quello risultante dall’accordo contrattuale stipulato dalle parti contraenti, che deve tenere conto solo di tutti gli oneri che concorrono alla produzione dei beni stessi e, dunque, sia delle materie prime che della manodopera impiegata per la produzione degli stessi e che, comunque, non può essere inferiore al prezzo di acquisto dei beni stessi. Si vedano, in proposito, i chiarimenti della circolare n. 15/2018.

